STUDIO ANSALDI S.R.L.
ELABORAZIONI CONTABILI E PAGHE PER LE AZIENDE
CORSO PIAVE 4 – 12051 ALBA (CN) Tel. 0173.296.611
Spett.le Azienda
ALBA, lì 5 novembre 2019
OGGETTO: Slalom di date nella fatturazione elettronica immediata e differita.
Spettabile Azienda,
l’Agenzia delle Entrate con la risposta interpello 24.9.2019 n. 389, ha affermato che l’indicazione, nelle fatture differite, della data dell’ultima operazione effettuata rappresenta una facoltà, non un obbligo. In alternativa e a seconda dei casi, il soggetto emittente potrà riportare il giorno di emissione della stessa o la data di fine mese "rappresentativa del momento di esigibilità dell’imposta".
Si può affermare che l’avvento della fattura elettronica abbia in qualche modo sconvolto il modo di lavorare e che le regole ormai acquisite da decenni, in tema di emissione e registrazione delle fatture, siano state messe in discussione. Lo stesso decreto IVA ha subito inevitabili modifiche conseguenti alle problematiche connesse; a distanza di mesi dall’entrata in vigore delle nuove disposizioni, permangono ancora dubbi su data di emissione e numerazione.
Fattura immediata
Dal 1° luglio le fatture immediate non devono più essere emesse entro le 24 ore del giorno di effettuazione dell’operazione (come erano le regole fino all’introduzione della fatturazione elettronica), ma entro 12 giorni di calendario dal giorno di effettuazioni dell’operazione. Nella circolare n. 14/E l’Agenzia delle Entrate ha previsto che il contribuente potrà indicare nella fattura la sola data di effettuazione dell’operazione, mentre la data di emissione (la data di trasmissione al Sdi) verrà assegnata direttamente dal sistema, senza necessità di intervenire con la seconda data all’interno del documento fattura.
Fattura differita
In alternativa alla fattura immediata è sempre possibile emettere la fattura differita, ai sensi dell’art. 21, co.4 let. d) del D.P.R. 633/72.
La fattura differita può essere emessa entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, indicando in fattura la data di effettuazione dell’operazione stessa.
Nel caso di cessione di beni, la consegna o spedizione deve risultare dal documento di trasporto Ddt o da altro documento aventi similari caratteristiche (di cui al D.P.R. 472/1996). Nella fattura differita si potrà indicare la data dell’ultima operazione effettuata o il numero del Ddt o del documento idoneo (scontrino parlante, ricevuta fiscale, documento commerciale parlante e buoni consegna emessi dalle attrezzature automatiche). E’ possibile non indicare nella stessa il «dettaglio delle operazioni», cioè della «natura, qualità e quantità» dei beni ceduti (circolare 18/E/2014). Si ricorda che la fattura differita per i beni non può essere emessa se prima dell’emissione del Ddt o di altro documento idoneo, viene pagato in tutto o in parte il corrispettivo (circolari 9 agosto 1975, n. 27 e 24 giugno 2014, n. 18/E).
Se si tratta di prestazione di servizi è necessario che nella fattura differita venga indicata la "idonea documentazione", dalla quale rilevarsi la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti contraenti (faq delle Entrate 52/2018) e può essere costituita da uno dei seguenti documenti: il contratto tra le parti, la nota di consegna dei lavori, la lettera d’incarico del servizio, la fattura proforma o avviso di parcella, un documento attestante l’avvenuto incasso (o bonifico), lo scontrino o il documento commerciale parlante con quietanza.
In tutti e due i casi resta fermo il conteggio dell’imposta a debito nel mese di agosto (mese di effettuazione delle operazioni).
Chiarimenti dell'Agenzia
Sulla base dei chiarimenti contenuti nella risposta a interpello n. 389/2019, l’Amministrazione Finanziaria, facendo ancora riferimento all’esempio della circolare n. 14/2019, ritiene tuttavia possibile anche l’indicazione della data del 30 settembre, ultimo giorno del mese, ferma restando la facoltà di trasmissione della e-fattura differita entro il giorno 15 del mese successivo.
Volendo, quindi, fornire un quadro sinottico delle precisazioni fornite recentemente sulla questione (circ. n. 14/2019, FAQ Assosoftware 28.6.2019 e risposta interpello n. 389/2019) si potrà affermare che il soggetto passivo può indicare all’interno del campo "Data" del file XML:
- la data di predisposizione e trasmissione del documento al SdI (comunque entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni);
- la data di una delle operazioni effettuate nel corso del mese (preferibilmente l’ultima);
- la data corrispondente all’ultimo giorno del mese di effettuazione delle operazioni.
Esempio
Con riferimento alle fatture riferite a più prestazioni di servizi, la risposta interpello 389/2019 esamina il caso di un operatore che esegue, nel mese di settembre del 2019, una serie di lavorazioni meccaniche su materiale di proprietà del committente, riconsegna i beni lavorati emettendo un DDT con causale "reso lavorato" e trasmette, a fine mese, un unico documento per tutte le prestazioni rese nel periodo, al fine di riscuotere il pagamento delle somme dovute. Tale fattura non può considerarsi "differita". Occorre, infatti, ricordare che, generalmente, le prestazioni di servizi, pur se rese, si considerano effettuate solo "all'atto del pagamento del corrispettivo" o, indipendentemente da tale evento, laddove sia emessa fattura. Nella specie, la fattura emessa dal soggetto passivo anticipa il momento di effettuazione delle operazioni. Quindi, nell’ipotesi in cui queste siano rese a settembre e il prestatore decida, volontariamente, di emettere fattura indicando la data del 30 del mese nel campo "Data" del file XML, la relativa imposta confluirà nella liquidazione di settembre.
Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Con i più cordiali saluti.
Studio Ansaldi srl
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